Piano della Performance

Art. 10 comma 8 lettera b DLGS 33/2013

Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 10, c. 8, lett. b.

Il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 e successive modifiche ed integrazioni hanno introdotto disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e valutare la performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, adottando metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse dei destinatari dei servizi e degli interventi.

Gli obiettivi sono programmati su base annuale e pluriennale e definiti all’inizio dell’esercizio dal Consiglio e dalla Giunta Comunale, nell’ambito delle rispettive competenze, attraverso gli strumenti di pianificazione e programmazione economico finanziaria: Programma di mandato, Bilancio di previsione, Programma triennale e annuale dei lavori pubblici, Relazione Previsionale e Programmatica, Piano Esecutivo di Gestione.

Le amministrazioni pubbliche sviluppano in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio il ciclo di gestione della performance.

Al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e l’attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance organizzativa e individuale, le amministrazioni redigono annualmente il Piano della performance che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione e gli obiettivi assegnati ai titolari di funzioni dirigenziali, con i relativi indicatori.