COMUNE
DI SESTOLA
PROVINCIA
DI MODENA
Con decreto legge
n. 93 del 27 maggio 2008 è stata disposta
l’esenzione ICI per le abitazioni
principali, e relative pertinenze, oltre che per i fabbricati
assimilati
all’abitazione principale con regolamento comunale.
Pertanto non
dovranno più corrispondere l’imposta, a
partire dalla rata di acconto del
16 giugno 2008, i seguenti fabbricati:
Le aliquote da utilizzare per l’anno
2008,
approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 26 marzo 2008,
sono le
seguenti:
Il versamento
dell'imposta complessiva dovuta al Comune deve essere effettuato in due
rate:
PRIMA RATA
ENTRO IL 16 GIUGNO 2008:
con la prima rata il
contribuente deve
versare il 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla
base dell’aliquota
e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.
SECONDA RATA
DAL 1 AL 16 DICEMBRE 2008: con
la seconda rata si versa il saldo dovuto per l’intero anno in
base alle
aliquote e alle detrazioni dell’anno in corso.
L’imposta
dovuta per l’anno in corso può essere versata in
unica soluzione, entro il
termine di scadenza della prima rata.
Non si
fa
luogo al pagamento se l’imposta complessivamente dovuta
è uguale o inferiore a
€ 10,00.
I
contribuenti potranno
effettuare i versamenti
tramite:
A partire dall’anno 2008,
la dichiarazione ICI non
deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini
dell’imposta
comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure
telematiche previste dall’art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre
1997, n. 463,
relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).
Il MUI è il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili. Tutti i notai utilizzano obbligatoriamente il MUI:
· dal 15 giugno 2004 per:
– gli atti di compravendita di immobili;
– gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà e di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.
· dal 1° giugno 2007 per tutti gli altri atti formati o autenticati da detta data.
Occorre invece presentare
la dichiarazione ICI quando le informazioni necessarie per
la gestione
dell’ICI non siano ricavabili dal MUI o quando gli immobili
sono stati oggetto
di atti per il quale il MUI non è stato utilizzato. A titolo
esemplificativo,
la dichiarazione deve essere presentata nei seguenti casi:
A) le informazioni necessarie alla
gestione dell’ICI
non sono ricavabili dal MUI
Le
fattispecie più significative sono le seguenti :
•
l’immobile cessa o diventa abitazione
principale del soggetto passivo; in tal caso l’immobile cessa
o diventa esente,
in base all’art.1, del D.L. n.93/2008;
• il fabbricato ha diritto
alla riduzione in quanto dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto
non
utilizzato, secondo
quanto previsto dal
regolamento
comunale;
• l’immobile
è stato
oggetto di locazione finanziaria;
• l’immobile
è stato
oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
• l’atto
costitutivo,
modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto
un’area fabbricabile.
• il terreno agricolo
è
divenuto area fabbricabile o viceversa;
• l’area
è divenuta
edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
• l’immobile ha
perso
oppure ha acquistato il diritto all’esenzione o
all’esclusione dall’ICI;
• l’immobile ha
acquisito
oppure ha perso la caratteristica della ruralità;
• per il fabbricato
classificabile nel gruppo catastale D, valorizzato a scritture
contabili, sono
stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
• l’immobile
è stato
oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di
variazione
per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione
d’uso (DOC-FA);
• le parti comuni
dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del
codice civile sono accatastate
in via autonoma.
• l’immobile
è posseduto, a
titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento,
da persone
giuridiche, interessate
da fusione,
incorporazione o scissione;
• l’immobile
è stato
oggetto di vendita all’asta giudiziaria;
• l’immobile
è stato
oggetto di vendita nell’ambito delle procedure di fallimento
o di liquidazione
coatta amministrativa.
B) gli immobili sono stati oggetto
di atti per i quali
non è stato utilizzato il MUI.
Si tratta
in particolare di immobili oggetto di atti notarili formati o
autenticati prima
del 1° giugno 2007 per i
quali è
stato esteso l’utilizzo obbligatorio del MUI solo da tale
data:
• assegnazione divisionale
a conto di futura divisione;
• conferma (quando
previsto
da leggi speciali);
• cessioni di beni ai
creditori;
• cessioni di diritti
reali
a titolo gratuito;
• convenzioni matrimoniali;
• costituzione di diritti
reali a titolo gratuito;
• costituzione di
fondazione;
• costituzione di fondo
patrimoniale;
• divisioni;
• donazioni;
• permuta;
• prestazione in luogo
dell’adempimento con trasferimento di diritti di cui
all’art. 1197 del codice
civile;
• quietanza con
trasferimento di proprietà;
• retrocessione;
• ricognizione di diritti
reali di cui agli artt. 177 e 178 del codice civile;
• riconoscimento di
proprietà di cui agli artt. 2653, n. 5 e 2944 del codice
civile;
• rinunzia di legato;
• acquisto di legato;
• costituzione di fondo
patrimoniale per testamento.
La dichiarazione,
unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata
direttamente al Comune di Sestola.
La dichiarazione può
anche essere spedita in busta chiusa,
a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di
ritorno,
riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione ICI
In tal caso, la
dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è
consegnata
all’ufficio postale.
La spedizione può essere
effettuata anche dall’estero, a mezzo lettera raccomandata o
altro equivalente,
dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2007.
Per le successioni aperte a
partire dal 25/10/2001, gli eredi ed i legatari che hanno presentato
dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono
obbligati a
presentare la dichiarazione ICI.
Per i soggetti passivi
dell’IRES con periodo di imposta coincidente con
l’anno solare, la
dichiarazione vapresentata entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2007, con
conseguente applicazione
delle disposizioni contenute nel comma 2, dell’art. 2 del
D.P.R. 22 luglio
1998, n.322, come modificato dall’art. 37, comma 10, del D.L.
n. 223 del 2006.
Per le società di
capitali
e per gli enti il cui esercizio non coincide con l’anno
solare, la
dichiarazione va inoltrata entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta che comprende il
31dicembre
2007.
Si ricorda infine che per
i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al
secondo
grado, che negli stessi hanno stabilito la propria residenza,
l’esenzione
ICI disposta dal D.L. n.93/2008 decorre dal mese in cui
l’abitazione è stata
concessa in comodato ed è rapportata alla quota di possesso.
L’esenzione spetta
a condizione che il contribuente presenti apposita comunicazione al
Comune,
entro il termine per la presentazione della dichiarazione ICI; i
modelli di
comunicazione sono disponibili presso il Servizio Tributi.
Per ulteriori informazioni
rivolgersi all’Ufficio
Tributi del Comune di Sestola (Tel. 0536/62507) negli orari di apertura
al
pubblico.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ICI
D.ssa Monica Berti