REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
I.C.I.
Consiglio Comunale Delibera n. 8 del 26/03/2008
INDICE
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Fabbricati di interesse storico e artistico
Art. 3 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
Art. 4 - Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili
Art. 5 - Aree fabbricabile: area di pertinenza del fabbricato
Art. 6 -Area fabbricabile: ampliamenti o
sopraelevazioni
Art. 7 -Area fabbricabile: ristrutturazione di fabbricato esistente
Art. 8 -Aree fabbricabile con possibilità edificatoria
condizionata
Art. 9 - Qualifica di coltivatore diretto
Art. 10 - Fabbricato parzialmente costruito
Art. 11 - Abitazione principale assimilata
Art. 12 - Immobili concessi in uso gratuito a parenti
Art. 13 - Pertinenze dell’abitazione
Art. 14 – Detrazione abitazione principale
Art. 15 – Abitazione coniuge non assegnatario
Art. 16 - Riduzione d'imposta per fabbricati inagibili o
inabitabili
Art. 17 - Fabbricati invenduti
Art. 18 -Versamenti e Riscossione
Art. 19 - Attività di controllo e interessi su
violazioni
Art. 20 - Rimborsi, interessi su rimborsi
Art. 21 - Rimborso per dichiarata inedificabilità
dell’area
Art. 22 - Attività di recupero
Art. 23 - Differimento dei versamenti e dilazione del pagamento
Art. 24 -Incentivi per l’attività di controllo
Art. 25 – Definizione agevolata per i fabbricati che hanno
perso i requisiti di ruralità
Art. 26 - Entrata in vigore del regolamento
Art. 1 –
Oggetto -
Il presente Regolamento, adottato nell’ambito
della potestà prevista dagli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione
dell’imposta comunale sugli immobili – I.C.I., di
cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
Art. 2 - Fabbricati di
interesse storico e artistico -
Per i fabbricati di interesse storico e artistico si
intendono i fabbricati dichiarati come tali ai sensi del d.lgs. 22
gennaio 2004 n. 42.
La base imponibile dei fabbricati di interesse storico e
artistico rientranti nella categoria catastale A si determina
applicando alla rendita catastale determinata mediante
l’applicazione delle tariffe d’estimo della
categoria catastale A/04, classe 1, i moltiplicatori di cui
all’art. 5, comma 2 del d.lgs. 504/1992.
Per i fabbricati di interesse storico e artistico
rientranti in una categoria catastale diversa dalla categoria catastale
A la consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la
superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo,
che si assume pari a 16 mq. La base imponibile si determina con le
modalità di cui al precedente comma, qualunque sia la
categoria catastale di appartenenza.
Art. 3 - Immobili
utilizzati dagli enti non commerciali -
L’esenzione prevista
dall’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/92,
compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti, a
titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in
qualità di locatario finanziario, dagli enti non commerciali
Art. 4 - Determinazione
del valore venale delle aree fabbricabili -
Entro il 31 marzo di ogni anno la giunta comunale delibera
per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree
fabbricabili.
La determinazione del valore venale
dell’area dovrà tenere conto dei seguenti elementi:
zona territoriale di ubicazione;
destinazione urbanistica d’uso consentita;
valutazione delle opere di urbanizzazione presenti a
servizio dell’area;
prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree
aventi analoghe caratteristiche;
Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di
un valore non inferiore a quello predeterminato, non si fa luogo ad
accertamento di maggiore imposta.
Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle
aree fabbricabili in misura superiore a valori predeterminati ai sensi
del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente
alla eccedenza d’imposta versata a tale titolo.
Le norme dei commi precedenti si applicano anche
ai fabbricati collabenti.
Art. 5 - Aree
fabbricabile: area di pertinenza del fabbricato -
Per area costituente pertinenza del fabbricato ai sensi
dell’art. 2 c. 1, lettera a) del decreto legislativo n.
504/1992, s’intende l’area che nel catasto dei
fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato, ovvero
l’area alla quale sia data destinazione pertinenziale
così come disciplinato dall’art. 817 del Codice
Civile.
La pertinenza sarà soggetta ad ICI dalla data
del rilascio di un nuovo titolo abilitativo edilizio.
Per la valutazione della stessa il contribuente
seguirà i criteri determinati dalla giunta comunale con le
modalità di cui all’art. 4
Art. 6 -Area
fabbricabile: ampliamenti o sopraelevazioni
Ampliamenti e/o sopraelevazioni di fabbricati
esistenti sono soggetti ad ICI dalla data del rilascio del titolo
abilitativo per la realizzazione dell’intervento.
Per la valutazione dell’area fabbricabile il
contribuente seguirà i criteri determinati dalla Giunta
Comunale con le modalità di cui all’art. 4.
Art. 7 -Area
fabbricabile: ristrutturazione di fabbricato esistente -
Qualora si provveda alla ristrutturazione di un fabbricato,
la base imponibile ICI sarà costituita dal valore dell'area
fabbricabile dalla data di inizio lavori alla data di ultimazione degli
stessi, o se antecedente, dalla data di utilizzo o di accatastamento.
Per la valutazione dell'area fabbricabile il contribuente
considererà l'indice di edificabilità pari ad 1,
applicato alla superficie del fabbricato in ristrutturazione, ed i
parametri determinati dalla Giunta Comunale con le modalità
di cui all'articolo 4.
Art. 8 -Aree fabbricabile
con possibilità edificatoria condizionata -
Al lotto edificabile che non consente di fatto, per vincoli
oggettivi riguardo alla dimensione, forma, accessibilità,
distanza dai confini e/o dai fabbricati esistenti, la realizzazione di
un nuovo edificio, viene applicata una riduzione dell’50%.
Nel caso in cui lo stesso lotto sia annesso ad altra area e
sia oggetto di edificazione, dalla data del rilascio del titolo
abilitativo non verrà più applicata la riduzione,
ma la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali
criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui
all'articolo 4.
Art. 9 - Qualifica di
coltivatore diretto
Ai fini di quanto disposto dalla normativa in materia la
qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo
principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi
elenchi con obbligo di assicurazione per invalidità,
vecchiaia e malattia.
Il pensionato, già iscritto negli elenchi
suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il
fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui
conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività
agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini
richiamati nel comma 1,
L’agevolazione di cui al comma 2 compete a
condizione che almeno uno dei componenti il nucleo famigliare, oltre ad
essere in possesso della partita IVA agricola, risulti iscritto negli
elenchi di cui al comma 1.
Art. 10 - Fabbricato
parzialmente costruito -
In caso di fabbricato in corso di costruzione,
del quale per una parte sia stata comunicata la fine lavori ovvero, se
antecedente, sia di fatto utilizzato o sia stato accatastato, le
unità immobiliari appartenenti a tale parte sono
assoggettate all’imposta quali fabbricati a decorrere dal
momento di cui sopra. Conseguentemente, la superficie
dell’area sulla quale è in corso la restante
costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo
stesso rapporto esistente tra la superficie utile complessiva del
fabbricato risultante dal progetto approvato e la superficie utile
della parte già autonomamente assoggettata ad imposizione
come fabbricato.
Art. 11 - Abitazione
principale assimilata -
In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale,
considerate tali per espressa previsione legislativa sono equiparate
all’abitazione principale, come intesa dall’art. 8
comma 2 del D. Lgs. N. 504/1992:
l’unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale da
anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero
o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata;
due o più unità immobiliari
contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi
familiari, a condizione che venga comprovato che è stata
presentata all’Agenzia del Territorio regolare richiesta di
variazione ai fini dell’unificazione catastale delle
unità medesime. L’equiparazione
all’abitazione principale decorre dalla data in cui risulta
essere stata presentata la richiesta di variazione catastale.
Art. 12 - Immobili
concessi in uso gratuito a parenti -- -
Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea
retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la
proprio residenza, sono equiparate alle abitazioni principali. Per tali
fattispecie viene applicata la sola aliquota prevista per
l’abitazione principale.
Il beneficio di cui sopra decorre dal mese in cui si
è verificata la condizione prevista dal comma 1 ed
è subordinato, a pena di decadenza, alla presentazione di
una comunicazione da presentare al Comune nei termini previsti per la
presentazione della dichiarazione ICI.
Qualora in corso d’anno venga meno il diritto a
godere dell’aliquota ridotta, il contribuente deve darne
notizia al Comune entro il termine per la presentazione della
dichiarazione ICI. In tale ipotesi l’aliquota per abitazione
principale deve essere rapportata ai mesi dell’anno durante i
quali si è effettivamente verificato il presupposto di cui
al comma 1 del presente articolo.
Art. 13 - Pertinenze
dell’abitazione
Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni
in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti
integranti dell’abitazione principale le pertinenze elencate
al comma 2, anche se distintamente iscritte in catasto.
L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o
titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il
locatario finanziario dell’abitazione nella quale
abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di
godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della
pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita
alla predetta abitazione.
Resta fermo che l’abitazione principale e le sue
pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e
separate ad ogni altro effetto stabilito nel D. Lgs. 504/92, ivi
compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore
secondo i criteri previsti nello stesso D.Lgs.504/1992.
L’ammontare della detrazione, se non trova totale capienza
nell’imposta dovuta per l’abitazione principale,
deve essere computata, per la parte residua, sull’imposta
dovuta per le pertinenze.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari.
Art. 14 –
Detrazione abitazione principale
Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per
tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29
rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica.
Un’ulteriore detrazione di € 77,47 deve
essere applicata all’abitazione principale di
proprietà o usufrutto dei pensionati purchè il
reddito complessivo IRPEF del nucleo famigliare, riferito
all’anno precedente del periodo d’imposta, sia pari
o inferiore agli importi sotto indicati, dando atto che nel nucleo
famigliare sono comprese tutte le persone residenti nella medesima
abitazione indipendentemente dai vincoli di parentele e
affinità:
1 componente
€. 8.263,31
2 componenti
€ 12.911,42
3 componenti
€ 17.559,53
4 componenti
€ 21.691,19
Dall’imposta dovuta per
l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo si detrae, oltre alla detrazione di cui
al comma 1, un ulteriore importo pari all’1,33 per mille
della base imponibile del fabbricato destinato ad abitazione e delle
sue pertinenze, come disciplinate dall’articolo 13.
L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro,
viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è
rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae
la destinazione di abitazione principale. Se
l’unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica.
L’ulteriore detrazione di cui al comma 2 si
applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria
catastale A1, A8 e A9.
Art. 15 –
Abitazione coniuge non assegnatario
Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa
coniugale, determina l’imposta dovuta applicando
l’aliquota per l’abitazione principale e le
detrazioni di cui all’articolo 14, calcolate in proporzione
alla quota posseduta.
Le disposizioni del comma 1 si applicano a condizione che
il soggetto passivo non sia titolare del diritto di
proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato
a propria abitazione principale situato nel Comune di Sestola.
Al coniuge assegnatario della casa coniugale, se
sono rispettare le condizioni di cui ai commi 1 e 2, spettano le
detrazioni di cui all’articolo 14 in misura proporzionale
alla propria quota di possesso.
Art. 16 - Riduzione
d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili -
L'imposta è ridotta del 50 per cento per i
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale
sussistono tali condizioni.
L'inagibilità deve consistere in un degrado
fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e
simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria, bensì con interventi di restauro e
risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi
dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ed
ai sensi del vigente regolamento comunale. Il solo parere AUSL, se non
supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 4
è considerato ininfluente ai fini
dell'inabitabilità o dell'inagibilità del
fabbricato. Parimenti, non costituisce motivo di inagibilità
o inabitabilità il mancato allacciamento agli impianti di
fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature.
Se il fabbricato è costituito da più
unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con
diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole
unità dichiarate inagibili o inabitabili.
Lo stato di inabitabilità o di
inagibilità può essere accertato:
da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a
carico del possessore;
da parte del contribuente mediante perizia tecnica
redatta da tecnico incaricato oppure mediante dichiarazione sostitutiva
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n.445; annualmente il Comune provvede a verificare la
veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera b).
In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica
dalla data in cui è stata accertata
l'inabitabilità o l'inagibilità da parte
dell'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero
dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione
sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
La cessata situazione di inagibilità o
inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.
Art. 17 - Fabbricati
invenduti –
Le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
l’attività di costruzione ed alienazione di
immobili applicano l’aliquota al 4 per mille per un periodo
di tre anni dal momento in cui viene certificata
l’abitabilità, per i fabbricati o le porzioni di
fabbricato realizzati per la vendita e non venduti.
L’applicazione dell’aliquota ridotta
è consentita per le unità immobiliari invendute
non locate e non utilizzate.
La condizione di non utilizzo si rileva dalla mancanza di
consumi dei servizi indispensabili o comunque non superiori a chilowat
5 mensili per l’energia elettrica e metri cubi 2 mensili per
l’acqua potabile.
Per beneficiare dell’aliquota agevolata,
l’impresa deve comunicare al funzionario responsabile della
gestione del tributo, entro 30 giorni, la data di ultimazione della
costruzione, con la specificazione che la stessa è destinata
alla vendita. Entro sessanta giorni dalla cessione
dell’immobile l’impresa deve comunicare al Comune i
dati relativi agli acquirenti e la data del contratto.
L’aliquota stabilita dal presente articolo è
applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella della
cessione ovvero dalla data di effettivo utilizzo da parte
dell’acquirente.
Art. 18
-Versamenti e Riscossione -
L’imposta, di norma è versata
autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo,
proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali
si è protratto il possesso. Tuttavia i versamenti si
considerano regolarmente effettuati anche se operati da un contitolare
per conto degli altri.
La riscossione ordinaria viene effettuata:
tramite conto corrente N.71010524 intestato a Comune di
Sestola Servizio ICI;
tramite modello F24
L’imposta non è versata qualora sia
uguale o inferiore a Euro 10,00.
Art. 19 -
Attività di controllo e interessi su violazioni -
L’attività di controllo è
effettuata secondo le modalità disciplinate
bell’art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006 n.
296 e s.m.e.i..
Sulle somme dovute a titolo di imposta comunale sugli
immobili a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi
moratori pari al tasso previsto per la riscossione ed il rimborso delle
imposte erariali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno
per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Art. 20 - Rimborsi,
interessi su rimborsi -
Sulle somme da rimborsare è corrisposto
l’interesse nella misura stabilita dall’art. 18.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con
decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.
Il provvedimento del rimborso deve essere emesso entro 180
giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o
inferiori a Euro 10,00.
Art. 21 - Rimborso per
dichiarata inedificabilità dell’area -
Su richiesta dell’interessato, il funzionario
responsabile dispone il rimborso dell’imposta pagata per le
aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di
varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per
vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al
pagamento dell’imposta.
Il diritto al rimborso è riconosciuto alla
contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o
non vi sia in atto, un’utilizzazione edificatoria in forza di
concessioni e/o autorizzazioni edilizie e/o dichiarazioni di inizio
attività per interventi di qualsiasi natura sulle aree
interessate; non siano state intraprese azioni, ricorsi o procedimenti
avverso l’approvazione delle varianti in itinere o le
disposizioni di vincolo di inedificabilità; non vi sia stata
o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure
abusiva, dell’area interessata o di una sua parte, a
prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in
merito all’abuso.
Il rimborso compete per non più di cinque
periodi d’imposta, durante i quali il tributo è
stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili.
La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a
pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l’area
è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente
articolo.
Art. 22 -
Attività di recupero -
Nell’attività di recupero non si
dà luogo ad emissione di avviso quanto l’importo
dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera Euro 10,33.
Art. 23 - Differimento
dei versamenti e dilazione del pagamento
Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari
di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti
o per categorie di soggetti passivi interessati da gravi
calamità naturali, per cui sia stata avanzata specifica
richiesta.
Il Comune, su richiesta del contribuente, può
concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva
difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle
somme risultanti da avvisi di accertamento e liquidazione fino ad un
massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione del pagamento
degli avvisi fino ad un anno e, successivamente, la ripartizione del
pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo
complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro
26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato
alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o
fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione
dell’interesse legale su base annua.
Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione
è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a
pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli
avvisi.
In caso di mancato pagamento della prima rata o,
successivamente di due rate:
il debitore decade
automaticamente dal beneficio della rateazione;
l'intero importo ancora dovuto
è immediatamente ed automaticamente scuotibile in
un'unica soluzione;
l'importo non
può più essere rateizzato.
Art. 24 -Incentivi per
l’attività di controllo -
Ai fini del potenziamento dell’Ufficio Tributo,
ai sensi dell’articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre
1996, n.662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al
personale addetto destinando una percentuale del gettito
dell’imposta comunale sugli immobili alla costituzione di un
fondo specifico.
Art. 25 –
Definizione agevolata per i fabbricati che hanno perso i requisiti di
ruralità
I soggetti passivi che dichiarino il possesso di fabbricati
che non presentano più i requisiti di ruralità
previsti dall’articolo 9, commi 3 e 3 bis del decreto legge
30 dicembre 1993, n.557, e successive modifiche ed integrazioni, sono
tenuti al pagamento dell’imposta e degli interessi, con
esclusione di ogni sanzione, relativamente agli anni
d’imposta per i quali il Comune conserva il potere di
accertamento.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno
2008, su apposito modello predisposto dal Servizio Tributi.
Nel caso i cui i fabbricati siano sprovvisti di rendita,
l’imposta sarà calcolata avendo riguardo alla
rendita presunta determinata prendendo a riferimento fabbricati
similari.
Il Servizio Tributi notificherà entro 30 giorni
dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 2, atto di
accertamento comprensivo di imposta ed interessi.
Il Comune conserva l’ordinario potere di
accertamento nei confronti delle dichiarazioni infedeli.
L’attività di accertamento non
è sospesa fino al termine ultimo di presentazione delle
dichiarazioni di cui al comma 2.
Non è ammessa la definizione agevolata per i
fabbricati per i quali sia stato notificato un atto di accertamento.
Art. 26 - Entrata in
vigore del regolamento
Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore
dal 1° gennaio 2008.