Comune di Sestola

Provincia di Modena

 

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA

DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

T.A.R.S.U


 

I n d i c e

Articolo 1 Definizione del regime di privativa

Articolo 2 Istituzione della tassa

Articolo 3 Tassa giornaliera di smaltimento

Articolo 4 Oggetto

Articolo 5 Limiti di applicazione territoriale

Articolo 6 Zone non servite

Articolo 7 Soggetti passivi

Articolo 8 Solidarietà

Articolo 9 Superficie tassabile

Articolo 10 Locali tassabili e loro pertinenze

Articolo 11 Aree tassabili

Articolo 12 Distributori di carburante

Articolo 13 Parti comuni del condominio

Articolo 14 Multiproprietà e centri commerciali

Articolo 15 Locali ed aree intassabili

Articolo 16 Esenzioni

Articolo 17 Condizioni per l'esenzione

Articolo 18 Riduzioni

Articolo 19 Riduzioni della tassa per motivi di servizio

Articolo 20 Agevolazioni

Articolo 21 Agevolazioni speciali

Articolo 22 Destinazione promiscua

Articolo 23 Denunce

Articolo 24 Variazioni e cessazioni

Articolo 25 Funzionario responsabile

Articolo 26 Controlli delle denunce

Articolo 27 Accesso agli immobili

Articolo 28 Presunzione semplice

Articolo 29 Accertamento

Articolo 30 Ruoli

Articolo 31 Contenzioso

Articolo 32 Rimborsi

Articolo 33 Sanzioni ed interessi

Articolo 34 Sanzioni amministrative

Articolo 35 Classificazione dei locali e delle aree tassabili

Articolo 35bis Tariffe

Articolo 36 Entrata in vigore

Articolo 37 Pubblicità del regolamento

Articolo 38 Abrogazioni

Articolo 39 Efficacia delle disposizioni

Articolo 40 Disposizioni finali e transitorie

Articolo 41 Variazioni del regolamento


 

Articolo 1

Definizione del regime di privativa

  1. Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati competono obbligatoriamente al comune di Sestola che le esercita con diritto di privativa.
  2. E' fatto divieto per gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta di abbandonare ovvero scaricare rifiuti in aree pubbliche ed aree private soggette ad uso pubblico; questi sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani nei contenitori viciniori.
  3. Per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani il comune di Sestola si riserva di istituire un servizio integrativo i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.
  4. Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla regione, ai sensi e per gli effetti delle nome in vigore del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.

Articolo 2

Istituzione della tassa

  1. E' istituita nel comune di Sestola la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati che sarà applicata ai sensi del capo terzo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento.
  2. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera, determina la classificazione delle categorie dei locali e delle aree scoperte avendo riguardo alla loro omogenea potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione della tariffa.
  3. Agli effetti del presente regolamento, per "tassa", per "tributo" e per "decreto" s'intendono rispettivamente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1993, n. 288, recante le norme per la revisione e la armonizzazione dei tributi locali in osservanza al dettato dell'articolo 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Articolo 3

Tassa giornaliera di smaltimento

  1. E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per temporaneo s’intende l’uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.
  2. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al versamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, comunque, la tassa si applica secondo le disposizioni di cui all'Articolo 77 del Decreto.
  3. La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico-sportive.
  4. La misura della tassa giornaliera, rapportata a metro quadrato, è determinata dividendo per trecentosesantacinque la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo pari al 50%.
  5. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
  6. Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.
  7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per :

a) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro;

b) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad una ora;

c) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, semprechè detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;

d) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;

e) le occupazioni di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.

Articolo 4

Oggetto

  1. La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento - nelle varie fasi di conferimento, raccolta differenziata, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo - dei rifiuti di cui al primo comma dell'articolo 1.
  2. Il mancato utilizzo del servizio non comporta l'esclusione dal pagamento della tassa.
  3. L'applicazione della tassa avrà riguardo ai locali e alle aree ubicati nelle zone di cui al successivo articolo 5.
  4. La tassa è dovuta per intero anche se nelle zone suddette è situata soltanto la strada di accesso per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza.
  5. Le abitazioni coloniche a cui il presente regolamento fa riferimento si intendono così come definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Articolo 5

Limiti di applicazione territoriale

L'applicazione della tassa è limitata alla zona di territorio comunale in cui è attuato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani così come disposto dagli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e dal dettato del vigente regolamento di igiene urbana.

La tassa è in ogni modo dovuta per intero anche in assenza della delimitazione di cui al precedente comma quando il servizio di raccolta sia - di fatto - attuato nella zona.

E' fatta salva la facoltà del comune di Sestola di estendere il regime di privativa ad insediamenti sparsi ubicati fuori dalla zone perimetrate sopra menzionate.

Le variazioni della perimetrazione delle zone in cui viene svolto il servizio si intendono acquisite al presente regolamento.

 

Articolo 6

Zone non servite

Fermo restando, per chi produce rifiuti, l'obbligo del conferimento nei contenitori viciniori, per le case coloniche e le case sparse situate fuori dall’area di raccolta con una distanza superiore ai 300 mt dal cassonetto, la tassa è dovuta in misura del 40% della tariffa base.

 

Articolo 7

Soggetti passivi

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte.

Il titolo della occupazione o detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso di abitazione, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e, comunque, dalla conduzione, dalla occupazione o dalla detenzione di fatto dei locali o delle aree soggette al tributo.

Per i locali di abitazione, affittati ad uso foresteria o con mobilio, soggetto passivo della tassa, oltre all'affittuario, può essere considerato anche il proprietario dei locali medesimi.

Agli effetti del presente regolamento qualsiasi contratto stipulato tra privati e definito per la traslazione della tassa a soggetti diversi da quelli individuati nei precedenti commi è nullo.

 

 

Articolo 8

Solidarietà

Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare conviventi con il soggetto passivo del tributo, ovvero coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree.

Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento tributario e per quanto pertiene alla debenza della tassa.

 

Articolo 9

Superficie tassabile

La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.

La superficie tassabile delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.

Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

 

Articolo 10

Locali tassabili e loro pertinenze

Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:

a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, etc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio - rimesse, autorimesse, corselli,, vano scale e vano ascensore, etc.;

b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;

c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;

d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;

e) tutti i vani, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con la esclusione delle superfici di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;

f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

g) tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatorio e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;

h) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;

i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;

j) tutti i vani, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.

 

Articolo 11

Aree tassabili

Sono tassabili le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilati.

Si considerano, pertanto, tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso.

Sono, pertanto, considerate aree tassabili, a titolo esemplificativo:

a) le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;

b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;

c) le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, etc.);

d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;

e) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;

f) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, etc.);

g) le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;

h) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);

i) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.

 

Articolo 12

Distributori di carburante

La applicazione della tassa in capo a soggetti passivi che gestiscono le stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti non terrà conto, ai fini della commisurazione della superficie tassabile :

a) delle aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;

b) delle aree su cui insiste impianto di lavaggio degli automezzi;

c) delle aree con funzione meramente accessoria, quale le aree a verde, le aiuole, le aree visibilmente delimitate o contrassegnate e destinate alla sosta temporanea gratuita dei veicoli dei dipendenti e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.

Le aree destinate a parcheggio saranno incluse nella corrispondente categoria.

Parimenti i locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno comprese nella categoria a cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.

 

Articolo 13

Parti comuni del condominio

Sono escluse dalla tassazione le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti solidi urbani, ferma restando la obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

 

Articolo 14

Multiproprietà e centri commerciali

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori; fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 15

Locali ed aree intassabili

Sono intassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti solidi urbani a norma di legge, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Sono inoltre intassabili quei locali e quelle aree per cui ricorrono le condizioni previste dai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 62 del decreto.

Il soggetto produttore dei rifiuti intassabili di cui ai precedenti commi è tenuto a dimostrarne le modalità di smaltimento; in caso contrario i locali e le aree saranno attratti a tassazione.

Sono intassabili le aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.

Sono infine intassabili i locali facenti parte di ospedali, case di cura e simili, ove si producono rifiuti al cui smaltimento si provvede in osservanza delle disposizioni contenute nell'Articolo 14, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo regolamento di igiene urbana.

 

Articolo 16

Esenzioni

Sono esenti dalla tassa:

a) i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali ivi comprese le scuole materne elementari e medie;

b) le aree di proprietà del Comune o di altri Enti Pubblici Territoriali utilizzate per attività ricreative da centri sociali o da altri enti ed associazioni aventi finalità sociali;

c) i locali di proprietà del Comune o di altri Enti Pubblici Territoriali condotti od occupati da centri sociali o da enti ed associazioni aventi finalità sociali, comunque convenzionati con il Comune, fatta eccezione per i locali destinati a sale da ballo e da gioco e all'esercizio di attività sottoposte a vigilanza di Pubblica Sicurezza;

d) le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita auto certificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;

e) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni, o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;

f) i solai e i sottotetti di altezza inferiore a cm. 150;

g) i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone, e simili;

h) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

i) i locali e le aree adibiti alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, con esclusione - in ogni caso - della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso della abitazione stessa;

j) i locali a celle frigorifere;

k) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;

 

 

Articolo 17

Condizioni per l'esenzione

L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.

Il comune di Sestola può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'Articolo 23 del presente regolamento e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

 

Articolo 18

Riduzioni

Per i locali delle attività di seguito elencate in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, anche rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi si applica una detassazione delle superfici complessive nella seguente misura percentuale, fermo restante che entro il 1° novembre di ogni anno dovrà essere presentata all'ufficio comunale tributi idonea documentazione atta a determinare la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti e che la detassazione sarà concessa a fronte di specifica richiesta e di dichiarazione di parte :

Attività

% riduzione superficie

Lavanderie e tintorie

50%

Autocarrozzerie

50%

Autofficine

50%

Tipografie

50%

Cantine vinicole e caseifici

70%

Lavorazioni metalmeccaniche

50%

Autofficine di elettrauto

50%

Gommisti

50%

Per le aree occupate dai banchi di vendita all'aperto la tassa è ridotta di due terzi per le frequentazioni settimanali e di un terzo per le frequentazioni bisettimanali.

 

Articolo 19

Riduzioni della tassa per motivi di servizio

Qualora ricorressero le evenienze individuate al quarto comma dell'Articolo 59 del decreto, la tassa è ridotta nella misura del 60% nel rispetto delle seguenti clausole perentorie :

a) che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato;

b) l'agevolazione avrà decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda suddetta;

b) che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate per un periodo continuativo non inferiore a 9 mesi;

c) che il mancato svolgimento del servizio sia attribuibile all'Ente Locale o da chi da questo delegato a gestire il servizio;

d) che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dal comune di Sestola o dalla competente autorità sanitaria;

e) che le violazioni denunciate non siano occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dà diritto allo sgravio o alla restituzione della tassa soltanto nei casi e alle condizioni di cui all'Articolo 59, comma 6, del decreto.

Se il servizio di raccolta non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività ovvero è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale di igiene urbana - per cui il conferimento dei rifiuti è fatto in contenitori altrove ubicati - si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 6, secondo le distanze ivi previste.

Costituiscono ipotesi di grave violazione delle prescrizioni del regolamento di igiene urbana :

a) la periodicità della raccolta ritardata di almeno 3 giorni rispetto ai prelievi previsti dal regolamento;

b) la capacità od il numero dei contenitori ridotta di almeno un terzo rispetto a quella prestabilita.

La riduzione della tassa non è cumulativa, per cui spetta in misura unica anche nel caso in cui ricorrono contemporaneamente più ipotesi di quelle indicate nell'Articolo 59, comma 4, del decreto.

La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.

Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali ai sensi dell'Articolo 59, comma 5, del decreto, comporta il pagamento della tassa annuale in misura rapportata al numero dei mesi durante i quali il servizio è stato svolto. Comunque, la tassa dovuta non potrà essere inferiore al 40% della tassa annuale.

 

Articolo 20

Agevolazioni

La tassa è ridotta nella misura di un terzo per :

a) le abitazioni con unico occupante, attestata da auto certificazione del contribuente, dovendosi ritenere irrilevante la situazione anagrafica;

b) i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione;

La riduzione di cui al precedente comma viene concessa sulla base degli elementi e dei dati contenuti nelle dichiarazione di parte con effetto dall'anno successivo a quella in cui è stata presentata.

Il contribuente è tenuto a denunciare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni che hanno ingenerato l'agevolazione; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dal sesto comma dell'Articolo 66 del decreto.

La riduzione di cui alla lett. b) del comma 1 cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo.

La riduzione di cui alla lett. c) del comma 1 è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di sei mesi continuativi o di quattro giorni per settimana.

Articolo 21

Agevolazioni speciali

La tassa giornaliera di smaltimento non è dovuta per gli importi inferiori a lire diecimila.

Articolo 22

Destinazione promiscua

Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

 

Articolo 23

Denunce

I soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo individuati dal presente regolamento devono sottoscrivere e presentare - entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio della occupazione o detenzione - denuncia unica dei locali e delle aree tassabili ubicate nel territorio del comune di Sestola.

La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere, oltre quanto specificamente previsto dalla Legge :

a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;

b) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;

c) la indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso;

d) la ubicazione dei locali e delle aree;

e) la data di inizio della utenza.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni che determinino un diverso ammontare del tributo.

La dichiarazione scritta del contribuente, contenente i dati previsti dal precedente comma, pervenuta a mezzo posta può - eccezionalmente - essere accettata come denuncia.

Non sono ritenute valide, ai fini previsti dal precedente comma 1, le denuncie anagrafiche, rese agli effetti della residenza o del domicilio, né le denunce di inizio di attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo della denuncia di parte.

L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.

 

Articolo 24

Variazioni e cessazioni

Il soggetto passivo ed il soggetto responsabile del tributo è tenuto a denunciare, nelle medesime forme individuate nel precedente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia di variazione nel corso dell'anno produce i propri effetti a far tempo dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, sia per quanto concerne il maggior importo da iscrivere a ruolo sia per quanto riguarda l'abbuono in caso risulti una minor percussione tributaria.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione di locali ed aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

 

Articolo 25

Funzionario responsabile

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 74 del decreto il sindaco nomina un funzionario responsabile della gestione della tassa a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Entro sessanta giorni dalla nomina del funzionario responsabile di cui al primo comma si deve comunicarne il nominativo alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

 

Articolo 26

Controlli delle denunce

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici l'ufficio comunale può :

a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;

b) invitare il contribuente a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie da restituire debitamente sottoscritti.

c) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;

d) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;

e) invitare i soggetti di cui alla precedente lett. d) a comparire di persona per fornire chiarimenti, prove e delucidazioni;

f) utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

g) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti per la definizione delle posizioni tributarie nei confronti dei singoli contribuenti.

 

Articolo 27

Accesso agli immobili

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, i dipendenti, anche straordinari, e comunque in servizio presso l'ufficio comunale tributi, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso, da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Nessuna specifica autorizzazione è richiesta per gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale.

 

Articolo 28

Presunzione semplice

In caso di mancata collaborazione del contribuente o qualsiasi altro impedimento alla diretta rilevazione dei dati per il controllo e la verifica della posizione contributiva del cittadino, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

 

Articolo 29

Accertamento

Il comune di Sestola, per il tramite del servizio tributi, controlla le denuncie presentate e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle stesse e secondo le disposizioni di Legge provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di :

a) omissione, intesa come mancata presentazione della denuncia dovuta ai sensi del presente regolamento;

b) infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, non coincidenza tra la tassa iscritta o iscrivibile a ruolo e quella effettivamente dovuta;

c) incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei alla esatta determinazione della tassa.

In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio entro il termine perentorio del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Negli altri casi previsti dal primo comma l'ufficio comunale provvede ad emettere avviso di accertamento in rettifica nel termine perentorio del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia di parte.

Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'articolo 25, devono contenere, oltre alla motivazione, gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e la loro destinazioni d'uso, la pretesa tributaria con la specificazione della maggiore somma dovuta, delle sanzioni, degli interessi e delle altre penalità applicate, unitamente alla indicazione della tariffa vigente; deve essere infine specificato il termine perentorio per il pagamento e l'organo cui adire per il contenzioso nonché il relativo termine di decadenza.

Per garantire al contribuente una più efficace difesa, qualora all'ente accertatore la tassa risulti per più anni totalmente o parzialmente evasa, l'avviso di accertamento deve essere notificato distintamente per ogni annualità.

Qualora il funzionario responsabile che ha sottoscritto l'accertamento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato in tutto o in parte l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può provvedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.

 

Articolo 30

Ruoli

La riscossione della tassa è effettuata mediante la iscrizione nel ruolo principale, prevista in due rate ordinarie ed ha inizio con la rata in scadenza nel mese di Maggio.

Gli importi iscritti a ruolo sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Nei ruoli suppletivi sono, di regola iscritti, gli importi o maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritti nei ruoli principali.

Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi previsti dal decreto n 46 del 26/02/99 art.3 nella misura del 6%.

Trovano altresì applicazione tutte le norme dettate dalla Legge in materia di riscossione dei tributi compreso il disposto del non abrogato articolo 268 del testo unico per la finanza locale n. 1175 del 14/9/1931 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Articolo 31

Contenzioso

Fino alla definitiva entrata in vigore ed applicazione delle norme dettate dai decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 31 dicembre 1992 la materia del contenzioso è disciplinata dall'Articolo 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e dall'articolo 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Articolo 32

Rimborsi

Nei casi di errori e di duplicazioni ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto definitivamente accertato dal competente organo ovvero dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza definitiva, ed in tutti gli altri casi previsti dalla Legge l'ufficio comunale tributi dispone lo sgravio o il rimborso nei termini previsti e, in ogni caso, non oltre 90 giorni dalla richiesta.

Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse nella misura previsto dal decreto a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento (legge 149/99 art.17 – 2.50%)

Gli eventuali rimborsi derivati da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, sono attuati mediante la compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.

 

Articolo 33

Sanzioni ed interessi

Per quanto attiene all’applicazione delle sanzioni e degli interessi per la violazione alla norme tributarie contenute nel presente regolamento si fa specificamente riguardo ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 76 del decreto; dette sanzioni sono irrogate con l'avviso d’accertamento della tassa così come modificato dall’art.12 comma 1 del D.L 17/12/1997 n.47 e successive modificazioni.

Per le violazioni di cui al terzo comma dello stesso articolo 76 - per cui è prevista la pena pecuniaria da €25.82 a €77,46 - si fa espresso riferimento alla procedura sanzionatoria di cui alla Legge 689 del 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le infrazioni di cui al precedente comma il comune di Sestola provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

 

Articolo 34

Sanzioni amministrative

Per tutte le altre violazioni alle norme del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa, salvo che il fatto non costituisca reato.

Per tutto quanto attiene all'aspetto sanzionatorio diverso da quello di carattere tributario si fa esplicito riferimento al regolamento d’igiene urbana.

 

Articolo 35

Classificazione dei locali e delle aree tassabili

La nuova classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria sarà regolamentata con successivo atto.

Fino al 31 dicembre 2001, agli effetti dell’applicazione della tassa, i locali e le aree sono classificati come segue :

1 Locali delle abitazioni private

2 Locali ed aree ristoranti,mense, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, osterie,pubs.

3 Locali ed aree vendita frutta e verdure, fiori

4 Locali ed aree dei caffè, bar, gelaterie

5 Locali ed aree alberghi, locande, pensioni

6 Locali ed aree esercizi vendita alimentari

7 Locali ed aree case di riposo e assistenza

8 Locali ambulatori, studi medici ecc

9 Locali ed arre esercizi diversi dalla cl.3 e 4

10 Locali degli uffici commerciali

11 Locali ed aree stabilimenti industriali ed artigianali

12 Locali ed aree magazzini ed autorimesse

13 Locali cinematografici

14 Locali ed aree scuole e caserme

15 Campeggi e distributori di carburanti

16 Aree scoperte uso privato

17 Case coloniche e case sparse

18 Locali studi professionali, banche, assicuraz.ecc

19 Abitazioni private con unico occupante residente

20 Abitazioni private con unico occupante residente e distanti più di 300 mt dal cassonetto

 

Per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

 

Articolo 35 bis.

Tariffe

Le tariffe sono deliberate, entro i termini di Legge, dalla Giunta Comunale, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto s’intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

La deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato la copertura percentuale del costo del servizio.

 

Articolo 36

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito previste dalle vigenti norme e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

 

Articolo 37

Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'Articolo 22 della Legge 7/8/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché né possa prendere visione in qualsiasi momento; inoltre una volta esecutivo, ai sensi dell'Articolo 46 della medesima Legge n. 142/1990 è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

 

Articolo 38

Abrogazioni

Dalla data d’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili e, in particolare, sono abrogate quelle corrispondenti o contrarie contenute nel "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 02/03/1995 e successive modificazioni.

E' pure da ritenersi abrogata ogni disposizione d’altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quelle del presente.

 

Articolo 39

Efficacia delle disposizioni

Il presente regolamento il giorno dopo l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio entra in vigore secondo il disposto dell'Articolo 79, comma 3, del decreto.

 

Articolo 40

Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

a) le leggi nazionali e regionali;

b) il regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti;

c) gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.

 

Articolo 41

Variazioni del regolamento

L'amministrazione comunale di Sestola si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di Legge.